L'art. 4 del D.l. 50/2017 - c.d. Manovra Correttiva - ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi, ossia per quei contratti ad uso abitativo, di durata inferiore a 30 giorni, per i quali non è obbligatoria la registrazione.
Il D. L . 50/2017, definisce le locazioni brevi come "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata inferiore a 30 giorni, compresi i contratti che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online".
Con questa definizione il legislatore conferma che si tratta di:
- contratti di locazione ad uso abitativo,
- di durata inferiore a 30 giorni, quindi non soggetti a registrazione;
e allarga l'ambito di applicazione anche alle attività accessorie, ossia:
- servizi di fornitura di biancheria;
- servizi di pulizia dei locali.
La presenza di questi servizi accessori non è dunque di per sé sufficiente ad attrarre la locazione nel reddito d'impresa. Resta fermo però, pur nel silenzio della norma, che se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell'esercizio d'impresa.
Descritto il presupposto oggettivo, resta da individuare chi può beneficiare della disciplina fornita dalla Manovra Correttiva. Deve trattarsi di persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Rientrano tuttavia nell'ambito di applicazione della nuova disciplina, anche i contratti stipulati tramite intermediari, che potrebbero essere sia agenzie immobiliare sia portali (come ad esempio airbnb).
Qual è il regime fiscale?
Il proprietario dell'immobile concesso in affitto potrà, alternativamente:
- optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro;
- applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.
C'è da dire che anche la legislazione precedente prevedeva, per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni (per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione), la facoltà di optare per la cedolare secca in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati. La novella, tuttavia, innova rispetto al passato consentendo di applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione.
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Mario La Manna
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Risiede a Nola (NA), classe '88, Laurea Specialistica in "Consulenza e Management Aziendale" conseguita a pieni voti presso l'Università degli Studi di Salerno. Si occupa principalmente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Iscritto dal 2011 all'A.N.CO.T.